1. In materia di indici di commisurazione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, ai fini della determinazione della pena, salvo che la legge espressamente li indichi quali elementi costitutivi o circostanze del reato, il giudice valuti:
1) la gravità del fatto e le sue conseguenze dannose o pericolose;
2) l'intensità del dolo o il grado della colpa;
3) i motivi che abbiano determinato la commissione del reato;
4) i precedenti penali e i comportamenti del colpevole anteriori e successivi al reato;
5) le condizioni di vita del condannato, anche al momento della sentenza;
b) prevedere che:
1) la capacità di commettere nuovi reati sia valutata solo ai fini di attenuazione della pena;
2) nel determinare in concreto il valore del tasso giornaliero o la somma complessiva dovuta per la pena pecuniaria, il giudice tenga conto delle condizioni economiche del condannato;
3) l'ammontare dei tassi giornalieri possa essere modificato in relazione a mutamenti delle condizioni economiche del condannato.