Art. 37.
(Indici di commisurazione della pena).

      1. In materia di indici di commisurazione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che, ai fini della determinazione della pena, salvo che la legge espressamente li indichi quali elementi costitutivi o circostanze del reato, il giudice valuti:

              1) la gravità del fatto e le sue conseguenze dannose o pericolose;

              2) l'intensità del dolo o il grado della colpa;

              3) i motivi che abbiano determinato la commissione del reato;

              4) i precedenti penali e i comportamenti del colpevole anteriori e successivi al reato;

              5) le condizioni di vita del condannato, anche al momento della sentenza;

 

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          b) prevedere che:

              1) la capacità di commettere nuovi reati sia valutata solo ai fini di attenuazione della pena;

              2) nel determinare in concreto il valore del tasso giornaliero o la somma complessiva dovuta per la pena pecuniaria, il giudice tenga conto delle condizioni economiche del condannato;

              3) l'ammontare dei tassi giornalieri possa essere modificato in relazione a mutamenti delle condizioni economiche del condannato.